Ven. Mar 29th, 2024

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre del 2021.

Come funziona la detrazione al 110%?

La famiglia che vorrà ristrutturare la propria abitazione, in termini di efficienza energetica e miglioramento sismico, avrà la possibilità di detrarre dalle tasse nei 5 anni successivi il 110% dei costi sostenuti per realizzare tali lavori. Quindi avrà un guadagno del 10%.

Cosa succede se la famiglia non avrà la possibilità economica per affrontare i lavori?

La famiglia potrà cedere all’impresa che ha svolto i lavori la detrazione. Questa si trasforma in un credito di imposta del 110%. L’impresa dovrà emettere una fattura pari a 0, avendo un credito superiore ai costi sostenuti, che utilizzerà per scontarlo sulle tasse successive. In alternativa, lo potrà cedere ad una banca o assicurazione, per ottenere liquidità.

Cosa ci guadagna la banca?

La banca compra quel credito di imposta dal valore di 110, ad esempio, a 105 (libera contrattazione). In questo modo ha un margine di interesse e anche l’impresa ci avrà guadagnato. Questo compensa l’attualizzazione del credito all’anno zero. Diversamente il credito, nel corso degli anni, perderebbe valore.

E le imprese?

Alcune imprese, con la versione precedente dell’Ecobonus, lamentavano di non avere interesse ad accumulare credito di imposta. In questo modo vogliamo provare a risolvere il problema dando la possibilità all’impresa di incassare, ottenendo più lavori e con introiti più alti.

Quali lavori sono previsti nel Super Ecobonus?

Tutti i lavori previsti nel precedente ecobonus e sismabonus sono previsti nel Superecobonus, ad esempio la realizzazione del cosiddetto “cappotto termico” o la sostituzione di una vecchia caldaia, con in più la possibilità di installare pannelli fotovoltaici, accumulatori e colonnine di ricarica per le auto elettriche. L’importante è che la finalità dei lavori per l’efficientamento energetico sia quella dell’intervento “complessivo”, che comprenda il cappotto termico o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con un impianto centralizzato ad alta efficienza, in modo che l’intervento porti l’edificio a raggiungere almeno due classi energetiche superiori. Se questo tecnicamente non è possibile, è sufficiente arrivare alla classe energetica più alta (da dimostrare attraverso l’attestato di prestazione energetica). Se si realizza o il cappotto o la sostituzione dell’impianto, anche gli altri interventi ricompresi nel normale Ecobonus passano al 110%

 

 

Quali sono i vantaggi?

Oltre a dare la possibilità alle famiglie di ristrutturare la casa per consumare meno e quindi spendere meno in bolletta per il riscaldamento o il raffreddamento, si rilancia l’economia, in particolare l’edilizia, e l’indotto connesso: tutto nel rispetto dell’ambiente e con zero consumo di suolo.

Cosa rischiano i professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni false?

I soggetti che rilasciano ai cittadini attestazioni e asseverazioni false per accedere all’ecobonus e al sismabonus potenziati al 110% rischiano una sanzione da 2mila a 15mila euro.

Chi controlla la veridicità delle attestazioni e asseverazioni?

A verificare la veridicità delle informazioni e dei dati attestati e asseverati dai professionisti incaricati sarà un organo addetto al controllo individuato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Questo, in caso di falsa attestazione, stabilirà la decadenza immediata dei benefici fiscali. I professionisti che rilasciano le attestazioni e le asseverazioni dovranno anche stipulare delle polizze di assicurazione della responsabilità civile per garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività che hanno realizzato.

È possibile accedere ai Superbonus  per interventi sulle “seconde case”?

Sì.

Quali sono i tetti di spesa?

Per il cosiddetto “cappotto termico” (cioè tutti quegli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio), il tetto di spesa è pari all’ammontare complessivo delle spese, non superiore a 60.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

– Per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione: ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

– Per interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione: ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Per  tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei suddetti punti.

Per gli interventi riguardanti il sismabonus la soglia è di ero 96.000 come è gia attualmente, ricordando che questa soglia comprende anche il Bonus ristrutturazioni già in vigore.

Come funziona la detrazione per impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica?

Anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici spetterà una detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, se eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica “trainanti” o di miglioramento sismico. Il tetto delle spese, in questo caso, è di 48mila euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Questa detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici. Il pacchetto di sconti fiscali non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura. Sconto al 110% anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, purché agganciata agli interventi “trainanti”.

Quali sono i massimali?

Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, il tetto massimo è pari all’ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo; in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica.

In caso di interventi di trasformazione degli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, interventi di nuova costruzione, e interventi di ristrutturazione urbanistica, il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

Per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo, il tetto massimo è nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Sismabonus e polizza rischi

L’incentivo viene portato al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del credito a un’impresa di assicurazione con la stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, spetterà una detrazione sulla polizza nella misura ridotta del 90%. Il superbonus al 110% non spetta agli edifici che si trovano in zona sismica 4 (già oggi esclusi dal sismabonus).

CRITICITÀ

I TEMPI – Va ricordato che l’emergenza Coronavirus non è ancora passata e che il decreto Rilancio deve ancora ultimare il passaggio al Senato (alla data del 10/7/2020) per essere convertito in legge.

Decreti attuativi: sono poi necessari i decreti attuativi. Il ministero dello Sviluppo economico dovrà mettersi al lavoro per farlo entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, termine che poi il Parlamento probabilmente trasformerà in 30 giorni dalla conversione in legge. Non se ne può fare a meno, perché i decreti devono definire i requisiti tecnici che i progetti devono rispettare per accedere al superbonus, oltre ai massimali di spesa specifici per i singoli interventi e ai controlli a campione che potranno essere eseguiti anche dall’Enea. Vanno, infine, definite le modalità di trasmissione delle asseverazioni rilasciate dai progettisti.

Agenzia delle entrate: Anche l’Agenzia delle Entrate dovrà intervenire per stabilire le modalità di trasmissione del visto di conformità che commercialisti e Caf dovranno rilasciare sulla documentazione necessaria a richiedere la cessione del credito a banche o altri intermediari. Se il visto non c’è, non c’è nemmeno la cessione del credito, quindi addio superbonus. I provvedimenti attuativi da parte dell’Agenzia delle Entrate, nello scenario migliore, arriveranno dopo 30 giorni dalla legge di conversione.

Condominio: Inoltre, chi vorrà usufruire del beneficio in condominio dovrà attendere non solo il passaggio precedente ma anche il benestare dell’assemblea. Considerando che il superbonus del 110% è valido per circa un anno e mezzo, tentare di fare un lavoro di miglioramento energetico gratis potrebbe richiedere tempi strettissimi.

DOPPIO SALTO – Altro vincolo riguarda il tipo di intervento che dà diritto all’agevolazione. Gli interventi da considerare sono tre:

  1. il rifacimento del cappotto termico (60mila euro a unità immobiliare),
  2. la sostituzione per edifici condominiali degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi o microcogenerazione (30mila euro a unità immobiliare) e
  3. la sostituzione degli impianti con le stesse caratteristiche sugli edifici unifamiliari a meno degli impianti a condensazione (anche in questo caso con un limite di spesa di 30mila euro).

Per avere l’incentivo bisognerà dimostrare di far fare due salti di classe energetica all’immobile o almeno portarlo alla classe più alta. E’ fondamentale dimostrare di aver utilizzato materiali che rispettano i criteri ambientali minimi definiti dal ministero dell’Ambiente. E attenzione, perché il loro utilizzo deve essere attestato da un professionista.

ACCESSO AL BENEFICIO – Per accedere, nella pratica, a queste agevolazioni, ogni cittadino dovrebbe avere la possibilità di utilizzare un’unica piattaforma per agevolare le procedure. Il portale dovrebbe partire grazie all’impegno di ENEA, Agenzia delle Entrate e MiSE, ma al momento ancora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L’ecobonus potrebbe essere esteso anche a più interventi?

Stiamo cercando di estenderlo anche ad altre tipologie di efficientamento energetico e anche in caso di demolizione e ricostruzione in loco. Se questo non rientrerà nel Dl Rilancio, stiamo pensando ad una misura ad hoc nella prossima legge di bilancio.

 

La cessione del credito rischia di essere in realtà solo sulla carta?

È un tema che abbiamo affrontato direttamente con Confartigianato, Cna, Ance, Assotermica in un convegno online dove tutti hanno lodato questa misura rivoluzionaria. L’impegno è di lavorare tutti insieme per una maggiore trasparenza e semplicità nel meccanismo tra imprese e banche per la cessione del credito e sconto in fattura, in modo da renderlo accessibile a tutti. Anche il Governo sta dialogando con il mondo bancario per agevolare questa importante misura in cui nessuno perde, ma tutti vincono.

Il fotovoltaico da solo (al di fuori del superbonus) rimane al 50%?

L’installazione di impianti fotovoltaici non abbinata agli interventi previsti per il superbonus al 110% rimane al 50% come previsto dal testo unico per le imposte sui redditi (TUIR).

La detrazione fiscale rimane in 10 anni oppure ridotta a 5?

Per il superbonus viene ridotta a 5 anni. Le detrazioni degli altri bonus rimangono alle soglie attualmente previste per legge.

Il salto delle due classi è condizione necessaria per ottenere il 110%. Però la gran parte degli edifici in Italia sono in classe G e non riusciranno a fare il salto delle due classi richiesto perché sono troppo energivori. Per evitare che molte restino fuori, si sta pensando a regole diverse, tipo stabilire interventi che diano il 110% automaticamente (Es. cappotto più fotovoltaico – Sostituzione caldaia più fotovoltaico)?

In realtà è molto più facile (e meno costoso) passare di due classi energetiche partendo dalla classe G, che non dalla classe ad esempio C che ha già una efficienza elevata rispetto alle classi inferiori.

Le banche sono obbligate all’accettazione di questo credito?

No, ma sono interessate perché “guadagnano” fino al 10% del costo complessivo dell’intervento.

Quali sono le tempistiche di erogazione da parte della banca? I pagamenti seguiranno l’andamento dei SAL (stati di avanzamento lavori) oppure no? Quesiti cruciali per le imprese che si trovano a dover pagare dipendenti e fornitori.

La cessione del credito avviene al termine lavori, quindi per i singoli Stati di Avanzamento Lavori, il Governo sta definendo una procedura che possa garantire il pagamento dei SAL alle imprese e allo stesso tempo garantire alla Banca che il lavoro sarà effettivamente portato a termine.

– Se un’impresa decide di utilizzare in maniera diretta il credito d’imposta cosa potrà compensare? Solo le tasse annuali o anche i contributi e le imposte mensili? (comma 3 art. 121)

Vale su tutte le tasse (Iva, Ires, ecc.)

 

– Può un condominio cedere il credito direttamente a una banca o assicurazione nel caso l’impresa non voglia prendersene carico?

Sì, ma in tal caso il contribuente dovrà anticipare il costo dell’intervento all’impresa che li ha effettuati oppure finanziarli con la banca.

 

Comunicato stampa a cura di Gabriele Lanzi Senatore della Repubblica

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